Oggetto: Circolare n. 19/E Agenzia delle Entrate
Si trasmette, in allegato, copia della circolare n . 19/E d el 27 maggio 2022, r esa dalla Direzione Centrale di Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti frode – Modifiche alla disciplina cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34”
Rinviando ad una attenta lettura della circolare in oggetto, particolare attenzione merita, per quanto di nostro interesse, il contenuto di cui al punto n. 8 della stessa intitolato “Indicazioni dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture”. In primo luogo viene specificato che i chiarimenti forniti sul punto, non avendo natura fiscale, sono resi con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale, eventualmente, dovranno essere indirizzate le richieste di carattere interpretativo.
Nel merito, invece, si evidenzia quanto segue.
La modifica normativa introdotta dall’art. 23-bis del decreto Ucraina, che ha ampliato la portata applicativa del comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 243/2021 {legge di Bilancio 2022} e che esplica i suoi effetti a partire dal 27 maggio 2022, stabilisce che, al fine di poter beneficiare dei bonus fiscali come individuati dalla norma, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo complessivamente superiore ai 70.000 euro è tenuto ad indicare, nell’atto di affidamento, che i lavori edili di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
In altri termini, l’emendamento apportato dall’art. 23-bis del decreto Ucraina, ha previsto che l’obbligo in parola si applichi, uniformandosi alla normativa sulla congruità della manodopera, agli interventi di importo superiore ai 70.000 euro e che il limite debba essere inteso per i lavori complessivi, non solo per quelli edili come prevedeva la precedente formulazione normativa;
Per l’adeguamento al nuovo obbligo, la circolare chiarisce che i CCNL riferiti al settore edile sono quelli codificati dal CNEL, in sostituzione dei codici utilizzati precedentemente dall’INPS e cioè:
- F012 industria e cooperazione{tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016} ;
- F015 artigiani;
- F018 Confapi Aniem {tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017}.
E’ onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne il loro inserimento pena il mancato riconoscimento dei benefici previsti.
Gli obblighi di cui sopra sono estesi anche nel caso in cui il contratto di affidamento sia stipulato per il tramite di general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi i CCNL applicati devono essere indicati anche dalle imprese esecutrici.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo in argomento, riferendosi la norma ai soli “datori di lavoro’, i commissionari dei lavori edili che si avvalgono di imprenditori individuali, anche con collaboratori familiari ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la loro opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti.
La circolare dell’Agenzia, di concerto con il Ministero del Lavoro ha colto l’occasione per sottolineare gli adempimenti in tema di verifica della congruità della manodopera impiegata in edilizia, richiamando l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al pagamento del saldo finale nel rispetto di quanto previsto dall’art 4 del DM n. 143 del 25 giugno 2021.
In ultimo, confermando i controlli posti in capo all’Agenzia delle Entrate anche avvalendosi dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, viene stabilito che l’omessa indicazione del CCNL edile applicato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e, in sede di richiesta del visto di conformità, il contribuente sia in possesso di una dichiarazione di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, che attesti il CCNL applicato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alle fatture medesime.