STATUTO

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STATUTO della “EDILCASSA DEL LAZIO – CASSA EDILE REGIONALE” del 26/01/2021

ART.1 – COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini dell’ottobre 1987 ANIEM CONFAPI, del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini del 1 luglio 1985, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Cooperative del luglio 1987 e richiamandosi al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai delle imprese edili ed affini del 24 luglio 1959, nonché degli altri CCNL sottoscritti successivamente esclusivamente con la partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente Statuto, nonché per la piena e integrale attuazione dei contratti regionali di riferimento, nonché degli articoli: n.26 della Legge 20 maggio 1970, n.300, e n.18 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e s.m.i., per iniziativa delle Associazioni Imprenditoriali:
CNA – Confederazione Nazionale Artigianato – Comitato Regionale Lazio
Associazione Regionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro del Lazio – Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Lazio
Federazione Regionale dell’Artigianato del Lazio aderente alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani C.A.S.A.
Unione Regionale Laziale della Cooperazione – (Federazione Laziale delle Cooperative di Produzione e Lavoro – FEDERLAVORO E SERVIZI LAZIO)
A.G.C.I. – PL – Federazione Regionale Laziale;
ANIEM CONFAPI Lazio – Collegio edile Regionale;
CLAAI Lazio – Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane;
e delle Organizzazioni Sindacali:
FILLEA CGIL – Regionale Lazio
FILCA CISL – Regionale Lazio
FENEALUIL – Regionale Lazio
viene costituita la “EDILCASSA DEL LAZIO – CASSA EDILE
REGIONALE” di seguito denominata “EDILCASSA”

ART.2 – SEDE-FUNZIONI-DURATA

La EDILCASSA ha sede in Roma e può aprire uffici territoriali nel Lazio.
La EDILCASSA è un ente paritetico contrattuale, costituito in adempimento a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed a quelli Integrativi Regionali della piccola e media industria, dell’artigianato e della cooperazione, che svolge senza alcun fine commerciale o di lucro, funzioni a favore degli operai e degli impiegati dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano le attività edilizie indicate nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro richiamati nell’articolo 1, attraverso la gestione per delega degli accantonamenti contrattuali versati dalle aziende a favore dei rispettivi dipendenti, nelle condizioni previste dall’articolo 5 del presente statuto.
Previa intesa tra le parti costituenti, l’EDILCASSA potrà svolgere la propria attività anche a favore dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività inerenti altri settori delle costruzioni, o applicanti CCNL e contratti.
Regionali sottoscritti da parti imprenditoriali diverse da quelle costituenti l’Ente.
La durata dell’EDILCASSA DEL LAZIO è a tempo indeterminato.

ART.3 – RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della EDILCASSA spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che dovessero verificarsi in relazione all’attività dell’EDILCASSA.

ART.4 – FINALITÀ E COMPITI

La EDILCASSA ha per fine l’attività di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori iscritti attraverso la gestione degli accantonamenti versati dalle imprese in base ai contratti di lavoro del settore edile e dei settori affini, stipulati tra le parti a livello nazionale e regionale.
Le imprese edili ed i datori di lavoro, in osservanza dell’articolo 2, e qualora versino regolarmente gli accantonamenti contrattuali a favore dei propri singoli dipendenti, usufruiranno del servizio EDILCASSA, la quale procederà in loro vece, surrogandoli da tali obblighi, ad erogare le prestazioni di cui sopra, come dai seguenti comma a-, b-, c-, d-. Le somme accantonate presso la EDILCASSA del LAZIO ed accreditate ai singoli iscritti, per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione; pertanto, esse non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge. L’EDILCASSA dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni, nazionali e regionali, stipulate fra le organizzazioni firmatarie dei contratti di cui all’articolo 1.
In particolare la EDILCASSA ha le seguenti finalità:
a)-amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e festività spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro; provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori;
b)-svolgere ogni forma di assistenza ed informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortunio, diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;
c)-assicurare, utilizzando le attività di bilancio, a favore degli operai edili e dei loro familiari a carico, le prestazioni assistenziali e previdenziali di carattere economico, professionale, culturale e morale stabilite dagli accordi nazionali; per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali predetti, si fa riferimento agli accordi regionali sottoscritti dalle parti imprenditoriali e sindacali di cui all’art.1, nonché degli altri soggetti imprenditoriali espressione dei territori, che dovessero successivamente aderire.

Le prestazioni demandate agli accordi territoriali sono concordate congiuntamente dalle organizzazioni di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio, accertate dal Consiglio di Amministrazione dell’EDILCASSA.
d)-provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato
dalle parti imprenditoriali e sindacali costituenti.
Previa approvazione delle parti costituenti la EDILCASSA ha la possibilità di:
concordare con enti e/o compagnie assicurative specifiche convenzioni destinate ai titolari di imprese e loro soci e/o familiari collaboratori, atte a
garantire l’integrazione previdenziale ed infortunistica, nonché il trattamento di malattia di questi soggetti; fermo restando che i relativi oneri sono a carico dei beneficiari, anche sotto forma mutualistica;
costituire e gestire un “Fondo per il trattamento di fine rapporto”, le cui norme esecutive, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della legislazione vigente;
amministrare e gestire i contributi per la formazione professionale e la prevenzione infortuni.

ART.5 – ISCRITTI-RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Sono iscritti alla EDILCASSA tutti i lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla EDILCASSA stessa, che siano in regola con gli adempimenti previsti e che esercitino attività nel settore edile ed affini.
All’atto dell’iscrizione il datore di lavoro dichiarerà la propria adesione al CCNL ed al Contratto Regionale dell’Industria, dell’Artigianato o della Cooperazione.
L’iscrizione del lavoratore avviene per mezzo della comunicazione del nominativo da parte del datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:
a)-passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti un’attività diversa da quella edile ed affine;
b)-cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per morte, invalidità o anzianità;
c)-trasferimento dell’iscritto presso altre casse di mutualità;
d)-mancato versamento di quanto dovuto alla EDILCASSA, trascorso il dodicesimo mese di inadempienza;
e)-cessazione dell’attività dell’EDILCASSA.
Nel caso previsto al punto c), l’EDILCASSA riconoscerà al lavoratore i diritti maturati nel periodo di iscrizione trasferendo all’altra cassa edile quanto di competenza.

ART.6 – CONTRIBUTI E VERSAMENTI

I contributi ed i versamenti dovuti dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla EDILCASSA sono stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti integrativi regionali e/o territoriali.
Le modalità di versamento dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
Le imprese sono responsabili dell’esatto versamento dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto al lavoratore.
Nei confronti delle imprese inadempienti il Consiglio di Amministrazione adotterà tutti i provvedi- menti necessari per l’esazione, anche coattiva, di quanto dovuto.
Le somme accantonate presso la EDILCASSA ed accreditate ai singoli iscritti per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione; pertanto, esse non possono essere volontariamente cedute e non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge.

ART.7 – ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono organi dell’EDILCASSA:
il Comitato di Presidenza;
il Consiglio di Amministrazione;
il Consiglio Generale;
il Collegio Sindacale.

ART.8 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente ed ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Presidenza, inoltre, ha compiti di elaborazione, programmazione e organizzazione delle attività inerenti le finalità dell’EDILCASSA.

ART.9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in misura paritetica dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali costituenti la EDILCASSA.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito complessivamente da diciotto membri effettivi, nove di parte datoriale e nove di parte sindacale. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E’ facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio. In tal caso i consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio di Amministrazione.

ART.10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della EDILCASSA compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie secondo le norme dei regolamenti.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a)-deliberare ed approvare i regolamenti interni della EDILCASSA e loro eventuali modifiche (regolamento amministrativo e delle prestazioni);
b)-deliberare modalità e termini di riscossioni, accantonamenti e versamenti connessi all’attuazione delle finalità di cui all’art.4 del presente statuto, nonché deliberare le forme di assistenza e previdenza previste dallo stesso art.4;
c)-provvedere all’elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo della EDILCASSA:
d)-vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell’EDILCASSA sia tecnici che amministrativi;
e)-provvedere all’impiego dei fondi della EDILCASSA a norma del presente statuto;
f)-provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
g)-curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali straordinarie;
h)-promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi e il funzionamento dell’EDILCASSA;
i)-curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della EDILCASSA;
l)-acquistare, vendere o costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri e amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti,
nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
m)-perseguire lo sviluppo della EDILCASSA attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
n)-compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare;
o)-assumere e licenziare il direttore ed il personale dell’EDILCASSA e fissarne il trattamento economico, assicurativo e previdenziale, in conformità alla legislazione vigente, conferire facoltà di decisione per determinati atti al Direttore;
p)-stipulare convenzioni con Enti e/o Compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

ART.11 – CONVOCAZIONI-DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci o dai Consiglieri nominati in rappresentanza di una delle Associazioni Imprenditoriali o Organizzazioni Sindacali componenti l’EDILCASSA.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da trasmettersi via mail almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata via mail/PEC.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della EDILCASSA.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.
Il direttore dell’EDILCASSA assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni di Segretario.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti ed il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti. Le delibere devono essere verbalizzate nell’apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni.
Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.
In caso di parità il Consiglio di Amministrazione demanda la definizione dell’oggetto della votazione alla valutazione delle parti imprenditoriali e sindacali di cui all’art.1 dello statuto.

ART.12 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è costituito complessivamente da:
a)-18 componenti il Consiglio di Amministrazione;
b)-3 componenti nominati dalle Associazioni Imprenditoriali;
c)-3 componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali.
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E’ facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio, per qualsiasi motivo. In tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Generale.

ART.13 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale esamina il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite ed approva il bilancio consuntivo della EDILCASSA.

ART.14 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da inviarsi via mail almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso eccezionale di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata via mail/PEC.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da esaminare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’EDILCASSA.
I Sindaci partecipano alle riunioni senza voto deliberativo.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti ed il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Ciascun consigliere ha diritto al suo voto e in più può rappresentare per delega un altro consigliere.
In caso di parità il Consiglio Generale demanda la definizione dell’oggetto della votazione alla valutazione delle parti imprenditoriali e sindacali di cui all’art.1 dello Statuto.

ART.15 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite.

ART.16 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui uno designato unitariamente dalle Associazioni imprenditoriali e uno designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali costituenti la EDILCASSA.
Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto, di comune accordo tra le parti.
I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART.17 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

I Sindaci, che costituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.24O3, e 2407 del codice civile, in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’espletamento delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina il bilancio consuntivo della EDILCASSA per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture.
Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

ART.18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della EDILCASSA viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, tra i membri nominati dalle associazioni imprenditoriali di cui all’art.1 su indicazione delle stesse.
Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di assenza o di impedimenti il Presidente delegherà per iscritto, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri.
Spetta al Presidente:
rappresentare la EDILCASSA di fronte ai terzi ed in giudizio;
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente all’applicazione del presente statuto;
dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto e che gli vengano affidati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma sociale.

ART.19 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell’EDILCASSA viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, tra i membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all’art.1, su indicazione unitaria delle stesse.
Relativamente alla durata in carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Spetta al Vice Presidente:
sovrintendere, di concerto con il Presidente, all’applicazione del presente Statuto;
dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei suoi poteri.

ART.20 – GLI UFFICI DELL’EDILCASSA

Sono retti da un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore deve possedere spiccate capacità tecnico professionali.
Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni, che ne fissano limiti e modi.

ART. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’EDILCASSA è costituito:
a)-dai beni mobili ed immobili, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Edilcassa;
b)-dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio della EDILCASSA;
c)-dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Edilcassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 22 – ENTRATE

Costituiscono entrate dell’EDILCASSA
a)-i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;
b)-le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto a), nonché sugli accantonamenti versati dalle imprese;
c)-gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;
d)-le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell’EDILCASSA.

ART.23 – PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la EDILCASSA si varrà dalle entrate di cui all’art.22.
Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione predisposta dal direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

ART.24 – ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro la data del 30 marzo dell’anno successivo, ovvero entro il maggior termine di sei mesi qualora richiesto da particolari impedimenti.
Il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposta all’approvazione.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’esame del Consiglio Generale unitamente al Bilancio Consuntivo. Sia il bilancio consuntivo approvato che il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalle rispettive date di riferimento soprariportate, devono essere inviati alle parti imprenditoriali e sindacali cui spetta la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART.25 – LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della EDILCASSA è disposta su decisione congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali che l’hanno costituita.
Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione della EDILCASSA:

  • qualora essa cessi ogni attività per disposizione di legge;
  • qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa, la propria
    autonomia finanziaria o funzionale;
  • qualora essa non possa raggiungere gli scopi statutari.

Verificandosi una delle ipotesi di cui innanzi, le parti di cui al primo comma, nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i compiti e, successivamente, ratificandone l’operato.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione della EDILCASSA provvederà in difetto, il presidente del Tribunale di Roma.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione, per qualsiasi causa sia intervenuto lo scioglimento dell’Edilcassa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa disposizione di legge.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà effettuata secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Roma.

ART.26 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere delle Associazioni costituenti che sono tenute ad esprimerlo entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

ART.27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in materia.

ART.28 – ADESIONE ALLA CNCE – SISTEMA BILATERALE SBC

L’EDILCASSA aderisce alla CNCE ed al Sistema Bilaterale Costruzioni SBC.